Sezione II Penale - Materie di competenza:
CRITERI DI SOSTITUZIONE:
a) Con riguardo ai Collegi
Nel caso di impedimento di uno dei magistrati del Collegio per motivi diversi da incompatibilità, astensione o ricusazione, egli viene sostituito dal giudice onorario supplente tabellarmente designato; qualora tale sostituzione non fosse possibile, il giudice impedito viene sostituito dal giudice onorario libero da udienze in ordine di anzianità di servizio della stessa Sezione ed in mancanza anche dell'altra Sezione.
Se anche tale sostituzione non fosse possibile si ricorre alla sostituzione tramite giudice togato non impegnato in altra udienza, procedendo in ordine di anzianità, iniziando dal meno anziano, e ricorrendo in caso di necessità anche ai giudici dell'altra Sezione dibattimentale, sempre con lo stesso criterio.
Nel caso di incompatibilità, astensione o ricusazione di un componente di un Collegio il medesimo è sostituito dal giudice onorario supplente tabellarmente designato; qualora tale sostituzione non fosse possibile, il giudice è sostituito dal giudice onorario della stessa Sezione, non impegnato in altra udienza, come sopra disposto per l'impedimento. Nel caso in cui anche tale sostituzione non fosse possibile si ricorre a quanto stabilito nel successivo paragrafo.
Nel caso di incompatibilità, astensione o ricusazione di più componenti del Collegio, o qualora non sia possibile la sostituzione di un giudice secondo il criterio sopra indicato, il processo, cui si riferisce la situazione, è assegnato all'altro Collegio della stessa Sezione; qualora si tratti di sezione non avente un altro collegio ovvero quando anche in tale Collegio vi sia un magistrato incompatibile e non sia possibile sostituirlo secondo i criteri sopra enunciati, ovvero si presenti una situazione che non consenta comunque la trattazione di tale processo, questo è trasferito all'altra Sezione, ove è assegnato con gli usuali criteri.
Non è possibile la sostituzione di un giudice onorario qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a) del codice di procedura penale.
Ai giudici onorari chiamati ad integrare i collegi non può essere affidata la redazione delle sentenze.
b) Con riguardo ai giudici monocratici
Nel caso di impedimento temporaneo di un giudice monocratico, egli viene sostituito dal giudice della stessa Sezione, che immediatamente lo segue nell'ordine di anzianità non impegnato in altra udienza nel giorno della sostituzione, ovvero, in caso di impossibilità a provvedere in tal modo, dal giudice della stessa Sezione (o anche di altra Sezione ove non fosse possibile individuarlo nella stessa Sezione) non impegnato in altra udienza, che ulteriormente lo segua in detto ordine. Qualora l'impedimento riguardi il giudice meno anziano e quando tutti i giudici meno anziani di quello impedito siano impegnati in udienza, la supplenza viene affidata al giudice più anziano della stessa Sezione non impegnato in udienza, ovvero, se ciò non fosse possibile, secondo i criteri sopra stabiliti per la sostituzione di detto magistrato.
In caso di incompatibilità, astensione o ricusazione il giudice impedito è sostituito dal giudice della stessa Sezione, impegnato nello stesso numero di udienze settimanali, che immediatamente lo segue nell'ordine di anzianità e, qualora l'impedimento riguardi il giudice meno anziano, dal giudice più anziano della stessa Sezione ovvero, se ciò non fosse possibile, dal giudice che segue quest'ultimo in ordine di anzianità, della stessa Sezione (o anche dell'altra Sezione dibattimentale ove non fosse possibile individuarlo nella stessa Sezione).
Nel provvedimento che autorizza 1'astensione è indicato il sostituto e 1'udienza in cui il processo sarà trattato. Nel caso di accoglimento della dichiarazione di ricusazione, il processo sarà assegnato al giudice come sopra individuato con fissazione di una nuova udienza.
Se la supplenza si rende necessaria per 1'adozione di singoli provvedimenti in procedimento con imputati detenuti, il magistrato impedito è sostituito dal magistrato di turno per le udienze di convalida e conseguenti giudizi direttissimi nella settimana nella quale l'istanza perviene all'Ufficio.
Nel caso di presentazione di richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, proposta da taluno dei coimputati di uno stesso processo, il giudice incaricato della trattazione, qualora ritenga che la richiesta sia ammissibile e che la decisione sulla stessa possa determinare una situazione di incompatibilità ai fini della prosecuzione del giudizio, procede allo stralcio degli atti nei confronti dell'imputato che ha presentato la richiesta e li trasmette per la decisione al giudice individuato in base ai criteri di cui sopra. Qualora quest'ultimo rigetti l'istanza, gli atti saranno restituiti a quello dal quale erano stati trasmessi.
c) Provvedimenti sulle sostituzioni.
I provvedimenti relativi alle sostituzioni del Presidente di sezione e dei giudici sono adottati dal Presidente coordinatore, quale delegato del Presidente del Tribunale; tutti i provvedimenti sono classificati e conservati presso la Cancelleria della Presidenza.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI:
A) CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE
II Sezione: 2 Collegi, composti:
-il primo dal Presidente della Sezione e da 2 Giudici;
-il secondo da 3 giudici;
Dei magistrati della sezione, 4 (attualmente 3) svolgono in via esclusiva funzioni di Giudici monocratici, 2 sono componenti di collegio, per due udienze, e svolgono, per una udienza, funzioni monocratiche; 3 sono solo componenti di collegio e 2 di loro, escluso il presidente, svolgono funzioni monocratiche solo per i procedimenti per direttissima; il Presidente della sezione può, se necessario, svolgere funzioni di giudice monocratico.
Qualora il periodo di tempo intercorrente tra l'arrivo alla cancelleria della richiesta, di cui all'art. 132, secondo comma, disp. att. CPP, della data della prima udienza di trattazione dei procedimenti collegiali o monocratici e tale data, superi i sei mesi, con esclusione di agosto e settembre, ovvero in caso di sopravvenienza di procedimenti complessi, il Presidente del Tribunale, su proposta del Coordinatore del settore penale, sentito il Presidente dell'altra Sezione per ciò che concerne quest'ultima, può, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo, disporre che uno dei collegi venga soppresso, o sospeso, e il numero dei giudici monocratici aumentato dei magistrati divenuti liberi dall'impegno collegiale; come potrà, nell'ipotesi inversa, decidere la costituzione di un ulteriore Collegio, formato anche da giudici impegnati esclusivamente nel lavoro monocratico, nonché disporre, in caso di aumento della sopravvenienza, che un collegio tenga più di tre udienze alla settimana ovvero smaltisca un numero complessivo di procedimenti predeterminato.
La data di inizio della modifica non potrà comunque essere stabilita in meno di tre mesi.
Nel settore monocratico, la seconda sezione ha competenza, in via esclusiva, sui seguenti reati:
ambiente, inquinamento, edilizia e urbanistica, reati tributari, bancari e societari, reati ex art. 423 bis, 426, 427, 500 CP.
Per il collegio non sono previste specializzazioni.
I processi sono assegnati alle singole Sezioni Penali, a seconda della loro competenza per materia tabellare ed in base ai criteri di seguito specificati, dal Presidente coordinatore.
I processi aventi per oggetto i reati in materie specialistiche sono assegnati alle singole Sezioni penali dal Presidente coordinatore, secondo la competenza per materia attribuita a ciascuna di esse.
I processi “onerosi” sono individuati con l'assegnazione di un punteggio, in questo modo:
- 6 punti per ciascuno imputato;
- 2 punti per ciascun capo d'imputazione;
- 3 punti per ciascuna parte civile;
- 1 punto per ciascun responsabile civile;
- 1 punto per ciascuna parte offesa;
- 2 punti per ciascun teste del PM;
- 1 punto per ciascun testimone della difesa;
- 2 punti per l'audizione di ciascun consulente;
il processo può, normalmente, essere ritenuto “particolarmente oneroso” quando il punteggio complessivo è superiore a 120;
Questi procedimenti, non compresi nei predetti gruppi specialistici, sono assegnati, per il collegiale, uno per collegio, secondo l'ordine di arrivo alla cancelleria della richiesta di cui all'art. 132, secondo comma, disp. att. CPP, fino a raggiungere il numero di quattro, per poi ricominciare da capo; in relazione al monocratico, sono assegnati, in numero di uno a giudice svolgente solo funzioni monocratiche.
Nel caso in cui, per la definizione di un procedimento “oneroso” si renda necessario che il collegio assegnatario effettui un numero di udienze superiore a 20 (della durata di 4-5 ore ciascuna) la cui programmazione impegni più di due mesi, il Presidente coordinatore, sentito il presidente del collegio interessato e comunque l'altro Presidente di sezione, può procedere a sgravio di assegnazione.
Nel caso di assegnazione a giudice monocratico, per procedere a sgravio di assegnazione di una udienza “filtro”, occorre che il procedimento complesso richieda, per il suo espletamento, lo svolgimento di almeno 12 udienze della durata di 4-5 ore l'una.
Nel conteggio si tiene conto del numero dei processi "onerosi" già assegnati alle singole Sezioni in base alla loro competenza per materia.
Nelle successive assegnazioni si deve tenere conto dei processi “onerosi” non pervenuti al dibattimento, perché esauriti innanzi al GUP, nonché di quelli che, originariamente “onerosi”, siano poi divenuti “ordinari” e si procede quindi alle necessarie compensazioni. Nel caso di procedimenti non definiti “onerosi” al momento della fissazione, ma che tali si rivelino al giudice in un momento successivo (es. per richiesta audizione testi delle parti o numero delle parti civili costituite effettivamente) si procede ugualmente a compensazione.
Consegue che la valutazione definitiva della “onerosità” viene effettuata dopo l'udienza “filtro” (primo momento che consente di considerare la presenza di parti civili e il numero dei testimoni dedotti dalle parti) e che il computo del numero dei procedimenti onerosi assegnati al singolo giudice o collegio viene definito in tale momento.
L'elenco dei procedimenti complessi è tenuto presso la Cancelleria della Presidenza, ove i singoli magistrati possono sempre prenderne visione.
I processi "ordinari" di competenza del tribunale collegiale, non rientranti tra quelli "onerosi", avviene con assegnazione di uno per ciascuna sezione, quando le sezioni tengono lo stesso numero di udienze settimanali; nel caso in cui il numero delle udienze settimanali sia diverso, l'assegnazione avviene in proporzione al numero delle udienze; identico meccanismo è previsto per l'assegnazione ai singoli collegi (es. collegio da tre udienze a settimana vede assegnati tre procedimenti, mentre l'altro collegio –a due udienze- due procedimenti).
I processi di competenza del tribunale monocratico aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 368, 572, 589 e 590 (questi due in relazione alle sole colpe mediche) 612 bis, 643 CP e quelli riguardanti imputati sottoposti a misure cautelari sono ripartiti tra le due sezioni in ragione proporzionale al numero dei giudici in quel momento in servizio.
I processi ordinari di competenza del tribunale monocratico sono ripartiti, sempre seguendo i criteri sopra indicati, in numero proporzionale al numero delle udienze tenute dai singoli giudici nell'ambito della sezione stessa, fino a raggiungere il numero delle udienze monocratiche settimanali previste per la Sezione.
Una volta raggiunto il numero di procedimenti prefissato, come previsto successivamente, 1'assegnazione riprende nuovamente dall'inizio.
Tali criteri sono quelli vigenti al momento della redazione di questa tabella; è prevista a breve la messa in esercizio di programma ministeriale, denominato GIADA 2, al fine di ottenere distribuzione automatica del lavoro sulla base di un algoritmo, che richiederà l'adozione di diverse regole di assegnazione, che saranno tempestivamente adottate.
B) Giudizi direttissimi
I giudizi direttissimi collegiali e monocratici sono effettuati dai giudici delle due Sezioni penali dibattimentali in base a turni settimanali predisposti dal Presidente coordinatore, alternando i collegi e, per il monocratico, seguendo, per quanto possibile, l'ordine di anzianità, con esclusione dei presidenti dei collegi.
Nella settimana in cui è di turno per le direttissime di natura monocratica il giudice non tiene altre udienze monocratiche, salve esigenze particolari; nei giorni in cui è impegnato in udienze collegiali, è sostituito, nei giudizi direttissimi, secondo un calendario alla cui stesura provvede il Presidente coordinatore, di concerto con il Presidente dell'altra sezione.
Anche i giudici che svolgono solo funzioni monocratiche partecipano alla formazione dei collegi per il giudizio direttissimo, qualora i collegi ordinari non tengano udienza: il Collegio in tal caso è composto dai giudici liberi dalle udienze nel giorno in cui è chiamato il processo ed è presieduto dal più anziano.
Nel caso di impedimento a tenere udienza del giudice di turno, dovuto a motivi suoi personali, la sostituzione viene effettuata dal giudice che immediatamente lo segue nell'ordine di anzianità della due sezioni libero da impegni d'udienza.
C) Processi di appello contro le sentenze dei giudici di pace e procedimenti relativi ai reclami ex art. 410 bis comma 3 CPP
I processi in materia di appelli contro sentenze dei giudici di pace (artt. 36 e 37, D. Lgs. n. 274 del 2000) e i procedimenti relativi ai reclami ex art. 410 bis comma 3 CPP vengono assegnati seguendo l'ordine di iscrizione nel ruolo generale del Tribunale, e ripartiti in numero proporzionale al numero delle udienze monocratiche previste per ciascuna sezione fino a raggiungere il numero delle udienze monocratiche previste per ciascuna Sezione.
All'interno della Sezione detti processi vengono assegnati, alternativamente, uno a ciascun giudice; si segue l'ordine di anzianità, iniziando dal più anziano.
D) Incidenti di esecuzione
Gli incidenti di esecuzione, di competenza sia del tribunale collegiale sia del tribunale monocratico, sono assegnati tutti alla 3 Sezione Penale, ad eccezione di quelli attinenti ai corpi di reato e confische, nonché dei procedimenti di correzione degli errori materiali, che restano di competenza del giudice che ha trattato il processo.
E) Assegnazione degli affari all'interno della Sezione
All'interno della Sezione nella formazione del ruolo delle udienze sono seguiti i criteri di priorità stabiliti dall'art. 132 bis CPP, la specializzazione sezionale e, successivamente, il criterio obiettivo dell'ordine di iscrizione dei processi nel ruolo generale.
Si utilizza il sistema delle c.d. "udienze filtro", cioè con fissazione di udienze con un numero elevato di processi, destinate al semplice smistamento di questi ultimi verso udienze successive, cui possa partecipare il pubblico ministero titolare delle indagini; in tal modo il giudice può gestire al meglio l'organizzazione del proprio carico di lavoro.
I processi vengono assegnati dal Presidente, seguendo l'ordine di arrivo alla cancelleria della richiesta di cui all'art. 132, secondo comma, disp. att. CPP, quelli collegiali uno a ciascun Collegio, fino a raggiungere il numero massimo di 30 per udienza “filtro” e quelli monocratici, uno a ciascun giudice, iniziando dal più anziano, fino a raggiungere per ciascuna udienza filtro il carico massimo di 50 procedimenti.
Le udienze filtro sono 4 all'anno per i giudici impegnati in una sola udienza monocratica settimanale, 6 all'anno per i giudici impegnati in due udienze monocratiche settimanali, 5 per i collegi impegnati in due udienze settimanali, 2 per i collegi impegnati in una udienza settimanale, 10 per tutti gli altri.
Per i giudici onorari, 3 all'anno per i GOT che tengono una udienza settimanale, 6 all'anno per i GOT che tengono due udienze settimanali, 9 all'anno per i GOT che tengono tre udienze settimanali.
Ordinariamente non vengono fissate “filtro” nei mesi di agosto e settembre, tranne –ove necessario- per procedimenti riguardanti imputati in misura cautelare.
I procedimenti “onerosi” sono ripartiti tra i collegi e tra i giudici monocratici con le modalità indicate in precedenza.
In ciascuna udienza filtro monocratica non può essere fissato più di un processo riguardante omicidi colposi o lesioni colpose, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o conseguenti a colpa professionale medica, salvo particolari esigenze di servizio.
I suddetti procedimenti, quelli in ordine ai reati di cui agli artt. 368, 572, 612 bis e 643 c.p. e quelli con imputati sottoposti a misura cautelare vengono ripartiti tra i giudici monocratici in proporzione al numero di udienze settimanali previste per ciascuno.
Ai giudici monocratici, cui è affiancato un giudice onorario, è assegnato un ruolo aggiuntivo con fascicoli destinati ad essere trasferiti a quest'ultimo, fissati in apposite udienze filtro da tenersi con le cadenze prima indicate e aventi per oggetto i procedimenti relativi alle materia individuate come di competenza preferenziale GOT.
L'individuazione di tali procedimenti può essere variata con apposito ordine di servizio del Presidente del Tribunale, su proposta del coordinatore.
F) Presidenti di sezione
Il Presidente della sezione prima effettua di regola tre udienze settimanali, come gli altri giudici; egli, e il Giudice presidente dell'altro collegi, sono esentati dallo svolgimento del turno settimanale monocratico delle direttissime; il Presidente coordinatore, se individuato nel presidente della sezione, effettua, di regola, due udienze settimanali.
Il Presidente coordinatore, nominato ai sensi dell'art. 47 bis ordinamento giudiziario, coordina il personale di magistratura e ausiliario delle sezioni (compresi l'ufficio esecuzione, l'ufficio schede e l'ufficio appelli), decide, su delega del Presidente del Tribunale, sulle richieste di astensione, relaziona periodicamente il Presidente sull'andamento dell'Ufficio, dispone le riunioni periodiche di aggiornamento professionale comuni alle sezioni, effettua tutte le altre attività delegate dal Presidente o previste in questa tabella.
G) Criteri di priorità nella trattazione – reati per i GOT
I procedimenti da assegnare ai GOT - individuati tra quelli concernenti i reati di cui ai punti 5c (reati definibili con decreto penale) e 5d (reati definibili senza indagini) delle tabelle della locale Procura della Repubblica, anche al fine di omologare l'organizzazione dei due uffici, -sono relativi ai seguenti reati:
- Reati ex art. 2 legge 683/83;
- Reati ex art. 37 legge 689/81;
- Reati ex art. 4 legge 110/75;
- Reati ex art. 334 CP;
- Reati ex art. 341 bis, 527, 588, 614, 635 commi 1 e 2 CP;
- Reati ex art. 474-648 CP (merci false);
- Reati ex art. 483 CP;
- Reati ex art. 648 comma 2 CP;
- Contravvenzioni previste dal codice penale (art. 650-734 bis CP) e da altre normative non oggetto di specializzazione sezionale;
- Reati ex art. 491 limitatamente alla falsità in assegno, 494, 392, 393 CP;
- Reati di furto nei grandi magazzini e reati di furto con profitto inferiore a euro 500,00;
- Reati ex art. 633 e 639 bis CP;
- Reati ex art. 640 CP (acquisti su Internet);
- Reati ex art. 641 CP;
- Reati ex art. 646 CP (limitatamente a beni provenienti da contratto di leasing).
Nel caso in cui si riscontrino variazioni dei flussi dei procedimenti provenienti dalla Procura che rendano i tempi di fissazione davanti ai GOT più ravvicinati di quelli relativi ai giudici togati rispetto al momento della fissazione, possono essere assegnati ai predetti giudici onorari altre tipologie di reato, che sono quelli di seguito indicati; l'elenco è da ritenersi in graduatoria:
- Diffamazioni effettuate a mezzo diverso dal mezzo stampa;
- Reati di minaccia ex art. 612 CP;
- Reati di cui agli art. 336 e 337 CP, quando nel caso concreto non siano contestate in danno del P.U. parte offesa lesioni personali.
- Reati di cui all'art. 570 CP, 12 sexies legge 1/12/70 n. 898 e legge 8/2/06 n. 54;
I procedimenti relativi agli altri reati devono essere trattati tenendo conto delle priorità indicate dall'art. 132 bis disp. Att. CPP e delle specializzazioni sezionali.
H) Reati con termine di prescrizione prossimo.
I procedimenti per reati in relazione ai quali, nei diciotto mesi successivi all'udienza filtro, maturi la prescrizione, sono rinviati dai magistrati assegnatari direttamente ad un'udienza successiva al verificarsi della prescrizione stessa, previa valutazione della gravità dei fatti, dell'allarme sociale dagli stessi provocato, e dell'interesse delle vittime e degli stessi imputati alla definizione del procedimento, interesse debitamente e formalmente manifestato.
Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto del prolungamento dovuto alla sussistenza della recidiva e delle interruzioni già verificatesi, nonché di altre eventuali sospensioni.
Nella valutazione dei procedimenti per reati prossimi alla prescrizione, e quindi da non trattare, si deve tenere conto della gravità dei reati, dell'allarme sociale dagli stessi provocato, e in particolare, dell'interesse delle vittime e degli stessi imputati alla definizione del procedimento, quando ve ne sia espressa e formale richiesta.
Tale individuazione in concreto viene affidata ai giudici assegnatari che possono valutare, sulla base dei criteri generali indicati, l'interesse sociale e delle parti alla loro definizione, in relazione a quanto emerge dal fascicolo.
Il Presidente di Sezione, con apposito provvedimento, può variare il numero delle udienze collegiali, aumentando o riducendo quelle monocratiche, in base alle esigenze di servizio determinate dal maggiore o minore numero e complessità dei processi pervenuti.
Le udienze hanno inizio tutte alle ore 9,00
I) Ulteriori competenze del Presidente di Sezione
Il Presidente di Sezione, almeno una volta al mese, presiede la riunione dei giudici della Sezione destinata allo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della Sezione medesima, riunione nella quale devono essere trattate le questioni che ogni giudice segnala ai colleghi con congruo anticipo, con discussioni sull'evoluzione della giurisprudenza. Devono essere oggetto di discussione anche le sentenze particolarmente interessanti, emesse dai giudici del settore penale, o della Corte d'Appello di Genova o della Corte di Cassazione, che abbiano riformato o annullato provvedimenti del Tribunale.
Il Presidente di Sezione sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici della Sezione e vigila sulla loro attività; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
Alla Sezione i processi sono assegnati dal Presidente coordinatore.
All'assegnazione dei processi dibattimentali all'interno della Sezione provvede il Presidente, tenuto conto dei criteri di cui al precedente n. 2.
Le udienze filtro hanno cadenza di cui al precedente punto 6.
In ciascuna udienza filtro non viene fissato più di un processo riguardante omicidi colposi o lesioni colpose, conseguenti a colpa professionale medica.
I suddetti procedimenti, quelli in ordine ai reati di cui agli artt. 368, 572, 612 bis e 643 c.p. e quelli con imputati sottoposti a misura cautelare sono ripartiti tra i giudici monocratici in proporzione al numero di udienze settimanali previste per ciascuno.
Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente della Sezione e il Presidente coordinatore, può disporre che l'assegnazione dei procedimenti “specializzati”, per i giudizi monocratici, avvenga tramite ulteriore specializzazione interna (es. un gruppo di giudici solo per reati tributari, un altro gruppo per edilizia e ambiente).
I giudizi direttissimi collegiali e monocratici sono effettuati dai giudici della Sezione in base a turni settimanali predisposti dal Presidente coordinatore, alternando i collegi e per il monocratico seguendo, per quanto possibile, l'ordine di anzianità ed iniziando dal meno anziano.
Nella settimana in cui è di turno per le direttissime di rito monocratico il giudice non tiene altre udienze monocratiche, salve esigenze particolari; nei giorni in cui è impegnato in udienze collegiali, sarà sostituito, nei giudizi direttissimi, secondo un calendario alla cui stesura provvede il Presidente coordinatore, di concerto con l'altro Presidente di sezione.
La 2 Sezione decide tutti gli incidenti di esecuzione, sia di competenza del tribunale collegiale sia di competenza del tribunale monocratico attinenti a corpi di reato e confische e alla correzione degli errori materiali relativi a processi trattati dai giudici della Sezione.
All'interno della Sezione gli incidenti di esecuzione sono assegnati al giudice monocratico o al Collegio che ha trattato il processo.
Ai GOT, affiancati ai giudici togati, sono assegnati i procedimenti di cui al precedente n. 10.
I procedimenti destinati ad essere trattati dai GOT sono fissati in apposite udienze filtro, e costituiscono un ruolo aggiuntivo per i giudici togati monocratici.