La mediazione civile

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, entrato in vigore il 20 marzo 2011, ha introdotto la mediazione nell’ambito civile e commerciale.

La mediazione è il procedimento attraverso il quale due parti in contrasto raggiungono un accordo “amichevole” con l’aiuto di un professionista terzo e indipendente; per meglio dire, secondo la definizione del d. l.vo n. 28 la mediazione è “ l’attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole nella composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo (l’accettazione della mediazione spetta infatti esclusivamente alle parti).

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia che vigila sulla loro attività.
In particolare gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, mentre gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun Tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.

Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia:

  • diritti reali(distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù)
  • divisione
  • successione ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012.

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.
Il tentativo di conciliazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti sono libere di accettare.

Se le parti concordemente richiedono al mediatore di fare una proposta, questi la deve fare: se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento pari a euro 40 e pagare le spese di mediazione.

L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010all’art. 16 comma 4, mentre gli organismi privati sempre iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, hanno un proprio tariffario approvato dal Ministero. Infatti le indennità dovute dalle parti all’organismo di conciliazione sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza il valore della lite e il costo della procedura.

La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato.


Provvedimenti adottati dal Tribunale di Genova per l’ attuazione della mediazione civile: