Magistrati

Sezione III Penale - Materie di competenza:

CRITERI DI SOSTITUZIONE:
Per evitare incompatibilità future  in caso di  riesami ed appelli che riguardano procedimenti per reati di  competenza della Corte d'Assise di Genova  il collegio del Tribunale per il riesame sarà composto dai giudici della sezione  che non compongono la Corte d'Assise e qualora vi sia la necessità può essere integrato da un giudice del dibattimento secondo i criteri che seguono.
Nel caso di impedimento temporaneo ovvero di incompatibilità, astensione o ricusazione di uno o due dei magistrati impegnati in attività giudiziaria di riesame/prevenzione/esecuzione, il Collegio viene costituito ricorrendo ai giudici che immediatamente  li seguono in ordine di anzianità; il giudice più giovane è sostituito dal Presidente.
Qualora ciò non fosse possibile, ovvero nel caso in cui l'impedimento temporaneo o la causa di incompatibilità, astensione o ricusazione riguardi contemporaneamente tre o più componenti della Sezione  ( e ove l'organico di fatto della sezione sia ridotto di una unità per vacanza del posto nel caso in cui l'impedimento riguardi contemporaneamente due o più componenti  la sezione), o comunque nel caso in cui l'impedimento si dovesse prolungare per un periodo superiore alle tre settimane, il Collegio sarà integrato dal giudice delle due sezioni penali dibattimentali individuato a rotazione, iniziando dal meno anziano, libero da altri impegni nel giorno a cui si riferisce l'impedimento.
In tale ultimo caso il giudice applicato in sostituzione rientra nell'assegnazione concreta e automatica dei fascicoli trattati dal collegio del riesame a partire dal quinto nella singola udienza, cioè dopo l'assegnazione dei primi quattro procedimenti a giudici appartenenti  alla sezione riesame.
Se anche con l'integrazione di cui sopra non fosse possibile comporre il collegio il procedimento verrà trattato da un Collegio delle altre Sezioni penali, iniziando a rotazione dal primo Collegio della Prima Sezione  integrato, laddove possibile, dal giudice della III sezione libero da impedimenti, che sostituirà così il giudice meno anziano.
Per quanto concerne gli incidenti di esecuzione di competenza del Tribunale monocratico, in caso di impedimento, anche se dovuto a incompatibilità, astensione o ricusazione, del magistrato assegnatario, lo stesso sarà sostituito dall'altro giudice competente per gli incidenti di esecuzione e  qualora ciò non sia possibile dal giudice che lo segue in ordine di anzianità.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI:
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente della Terza Sezione, almeno una volta al mese, presiede la riunione dei giudici della Sezione destinata allo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della Sezione medesima, riunione nella quale si discuterà sulle questioni che ogni giudice avrà cura di segnalare ai colleghi con congruo anticipo. A tal fine consulta la Gazzetta Ufficiale e le Riviste di diritto e procedura penale, rilevando dalle stesse le leggi e le sentenze più interessanti che riguardano il settore penale, affinché formino oggetto di discussione nel corso dei successivi incontri. Sono oggetto di discussione anche le sentenze particolarmente interessanti, emesse dalla Corte di Cassazione, che abbiano riformato o annullato provvedimenti emessi in seno alla Sezione.

Il Presidente di Sezione sorveglia l'andamento dei servizi della cancelleria del settore Riesame/Misure di Prevenzione, nonché quella del Settore Esecuzione penale, per il solo settore dibattimento penale e relativi ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici della Sezione secondo i criteri di cui appresso e vigila sulla loro attività; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione.
Qualora i flussi delle richieste di riesame e appello o delle misure di prevenzione subiscano variazioni può, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo, disporre l'aumento delle udienze, per garantire il buon funzionamento del servizio.
ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI
RIESAME  
I procedimenti di competenza del tribunale del riesame  vengono poi ripartiti tra i giudici, impegnati in ciascuna udienza, in base ai seguenti criteri progressivi:
1. separati i riesami dagli appelli, si procede preliminarmente all'assegnazione dei primi (tra i riesami vanno inseriti anche gli appelli del P.M., se concernenti i gravi indizi e non le sole esigenze cautelari: ciò al fine di temperare le rigide conseguenze dell'assegnazione automatica nel caso in cui allo stesso relatore, oltre ad uno o più riesami ponderosi, si trovi ad essere assegnato anche un “appello” del P.M. che tale risulta soltanto formalmente, imponendo una completa verifica dei gravi indizi in tutto analoga a quella prevista in sede di riesame);
2. si assegnano innanzitutto i “precedenti” riesami al relatore che se ne sia giù occupato; tali si considerano i fascicoli concernenti una medesima indagine nel cui ambito il relatore sia già intervenuto con un riesame. Nel caso di più relatori con “precedenti”, i fascicoli vengono divisi tra gli stessi in pari numero secondo l'ordine alfabetico dell'appellante (o dell'appellato); se il fascicolo è uno solo, va a quello tra i componenti del collegio che abbia ricevuto la minor quota di assegnazioni; se residuano dei fascicoli rispetto ad una pari quota di assegnazione a tutti i giudici che ne abbiano trattato in precedenza, questi vengono assegnati in pari misura al giudice più anziano ed a quello che lo segue in ordine di anzianità; se infine ad uno stesso giudice si devono assegnare più “precedenti”, e ciò comporta uno squilibrio rispetto alle assegnazioni agli altri due, i soli procedimenti di appello – sempre che vertano sulle esigenze cautelari, e non anche sui gravi indizi –vengono distribuiti in ordine progressivo anche agli altri due giudici, fino a comporre quote di assegnazione tendenzialmente paritarie;
3. i restanti riesami “nuovi” vengono assegnati in base alla numerazione progressiva delle ultime due cifre del numero di r.g. del P.M. in base alla seguente ripartizione: da 00 a 33; da 34 a 66; da 67 a 99  (ad es.: se ci sono 3 riesami con numeri di r.g. P.M. che terminano per 58, 41, 23 il 1° va al presidente del collegio fissato per quell'udienza, il 2° al giudice anziano ed il 3° al giudice più giovane). Nel caso in cui vi sia già stata, per quell'udienza, un'assegnazione di “precedenti”, la ripartizione inizia partendo dal primo giudice che ne risulti privo;
4. se i riesami sono in numero multiplo di 3, il “giro” di assegnazioni ricomincia dal presidente (o dal primo assegnatario, se vi siano “precedenti”) sulla base della medesima progressione delle ultime due cifre del numero di r.g. P.M. [ad es.: 83, 74, 65, 58, 47, 33 (il 1° ed il 4° al presidente, il 2° ed il 5° al giudice anziano, il 3° ed il 6° al giudice più giovane)];
5. se i riesami sono in numero diverso da un multiplo di 3, e sempre che con gli eventuali “precedenti” non si raggiungano quote di fascicoli paritarie, i correttivi sono i seguenti; assegnata la prima terna di fascicoli – ed eventualmente la seconda e quelle successive – con la regola di cui al punto 4, per l'assegnazione del singolo fascicolo o dei due fascicoli eccedenti rispetto alla terna si guarda sempre alle ultime due cifre del numero di r.g. P.M., ma l'assegnazione del singolo fascicolo in più (o del primo dei due eccedenti) viene così predeterminata: da 99 a 67, al presidente; da 66 a 34, al giudice anziano, da 33 a 00, al giudice più giovane. Nel caso in cui vi sia un secondo fascicolo da assegnare, si segue la stessa regola: e se  ne deriva l'assegnazione allo stesso giudice del primo fascicolo eccedente, il secondo (se non è connesso al primo) va al giudice immediatamente precedente in ordine di anzianità (se invece entrambi i fascicoli dovessero spettare al presidente, si riprende il “giro” assegnando il secondo al giudice più giovane);
6. la successiva assegnazione degli appelli  viene effettuata in modo da compensare, rendendole tendenzialmente equipollenti, le quote dei procedimenti assegnati: (ad. es.: nel caso in cui, all'esito dell'assegnazione dei riesami, vi siano uno o due giudici rimasti privi di fascicoli, quello che abbia già avuto assegnazioni di riesami sarà escluso dalla ripartizione degli appelli, che saranno assegnati nell'ordine cronologico di cui al punto 3, partendo dal più anziano tra i giudici privi di assegnazioni);
7. si deroga ai criteri predetti, per un'assegnazione calibrata diversamente, nel caso in cui debba trattarsi una pluralità di riesami inerenti ad ordinanze eccezionalmente complesse per numero e qualità di contestazioni, oltre che per quantità di indagati;
8. da ultimo, la fissazione ordinaria di quattro udienze settimanali potrà subire variazioni – da segnalarsi tempestivamente a cura  del Presidente della sezione – laddove due o più festività consecutive impongano la concentrazione della stessa mole di lavoro in un minor numero di udienze ovvero qualora si renda necessaria, per la sopravvenienza e l'entità delle impugnazioni, la fissazione di una quinta udienza.
INCIDENTI DI ESECUZIONE
 Gli incidenti di esecuzione di competenza del tribunale collegiale sono trattati nel corso delle udienze camerali fissate il Mercoledì a settimane alterne prima dell'inizio dell'udienza del tribunale per il riesame, dai giudici designati per tale udienza.
Gli incidenti di esecuzione di competenza del tribunale monocratico sono  assegnati al Presidente per i  condannati dalla lettera A) alla lettera L); quelli dalla lettera M) alla lettera Z) sono assegnati al giudice della sezione che ne fa richiesta o, in mancanza, al giudice più anziano.
PREVENZIONE
I procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale  vengono assegnati  in ordine di iscrizione a ruolo, a cominciare dal giudice più anziano garantendo un'equa distribuzione tra prevenzioni patrimoniali e personali.