Corte di Assise - Criteri di assegnazione:
CRITERI DI SOSTITUZIONE:
Nel caso di impedimento temporaneo, anche se dovuto ad incompatibilità, astensione o ricusazione, il Presidente effettivo della Corte di Assise è sostituito dal Presidente supplente e, nell'ipotesi di incompatibilità di quest'ultimo, dal Presidente della prima sezione penale, che non risulti impedito o incompatibile e, in ulteriore subordine, dal Presidente della sezione seconda.
Il giudice a latere è sostituito dal giudice a latere supplente e, in caso di impedimento o incompatibilità di quest'ultimo con i criteri di sostituzione vigenti per la sostituzione all'interno della III Sezione e in mancanza da un giudice delle sezioni dibattimentali individuato come sopra criteri di sostituzione.
Qualora nell'arco di quattro mesi pervenga alla Corte di Assise, già impegnata in due processi già in corso ovvero già fissati, un terzo processo, il presidente effettivo è sostituito dal presidente supplente e il giudice a latere effettivo è sostituito dal supplente. La data nella quale i processi devono considerarsi pervenuti si identifica in quella di emissione del decreto che dispone il giudizio e, nel caso di giudizio immediato, in quella in cui è decorso il termine di cui all'art. 458 CPP
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI:
La Corte d'Assise è presieduta dal Presidente della terza sezione penale;
il giudice a latere laddove venisse meno la disponibilità dello stesso, sarà il giudice della terza sezione penale che ne farà richiesta o in mancanza a rotazione, per ciascun processo, un giudice della sezione riesame iniziando dal più anziano.