Sezione Unica Lavoro - Criteri di assegnazione:
CRITERI DI SOSTITUZIONE:
Nel caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei magistrati della Sezione egli viene sostituito dal giudice della stessa sezione che immediatamente lo segue nell'ordine di anzianità. Qualora l'impedimento riguardi il giudice meno anziano, la supplenza è affidata al giudice più anziano.
Nel caso di astensione autorizzata o di ricusazione accolta, la sostituzione avviene con il magistrato che immediatamente segue in ordine di anzianità e ove debba essere sostituito il magistrato meno anziano viene designato il presidente di sezione.
Qualora venga ricusata l'intera sezione, ovvero una parte dei magistrati di essa tale da impedire la formazione del collegio, la Sezione è sostituita dalla VI^ Sezione civile.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI:
Il Presidente della Sezione:
a) Presiede i collegi della sezione;
b) Tratta tutti i procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza ed ha uno sgravio del 50% sia delle cause previdenziali ed assistenziali sia per le cause di lavoro, sicchè è escluso da un turno di assegnazione su due, e tale criterio riguarda tutti i procedimenti, compresi gli accertamenti tecnici obbligatori ai sensi dell'art. 445 bis cpc ed procedimenti di impugnativa dei licenziamenti ai sensi dell'art. 1 comma 47 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero), fatta eccezione per i procedimenti cautelari in in fase monocratica dai quali è esonerato, tenuto conto del considerevole carico costituito dai ricorsi per decreto ingiuntivo e degli incombenti dirigenziali;
c) Tratta tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo in materia di lavoro, previdenza e assistenza ed è sostituito in caso di assenza dal giudice Maria Ida Scotto ed in assenza anche del giudice Maria Ida Scotto, dal giudice più anziano in servizio.
Il Presidente della sezione:
- Distribuisce il lavoro tra i giudici della sezione secondo i criteri di cui in appresso e vigila sulla loro attività;
- Coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione;
- Sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari;
- Collabora col Presidente del Tribunale per tutto quel che attiene alla sicurezza del posto di lavoro in attuazione alle norme vigenti.
Il Presidente di sezione, il 2^ mercoledì di ogni mese dalle ore 15.00, salvi ulteriori incontri giustificati da esigenze straordinarie, presiede la riunione dei giudici della Sezione destinata allo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della Sezione medesima, riunione nella quale si discuterà sulle questioni che ogni giudice avrà cura di segnalare ai colleghi con congruo anticipo.
Criteri per l'assegnazione degli affari ai giudici della Sezione
I ricorsi di lavoro, i ricorsi di previdenza, i procedimenti cautelari, gli accertamenti tecnici obbligatori di cui all'art. 445 bis cpc e i procedimenti di impugnativa dei licenziamenti ai sensi dell'art. 1 comma 47 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero), secondo cinque rispettivi e distinti ordini di ripartizione, sono assegnati ai magistrati della sezione, uno per ciascuno in base all'ordine di iscrizione al ruolo, iniziando dal magistrato estratto mensilmente a sorte e proseguendo, secondo l'ordine alfabetico, ma escludendo il presidente da un turno di assegnazione su due nonché dai procedimenti cautelari.
I ricorsi di opposizione ex art. 1 comma 51 della Legge 92/2012 all'ordinanza conclusiva della fase prevista dall'art. 1 co. 48 della stessa legge, saranno trattati dallo stesso giudice assegnatario della prima fase procedimentale.
Al giudice già assegnatario del ricorso introdotto con rito ordinario viene assegnato anche il successivo procedimento introdotto con rito Fornero e viceversa, e ciò in deroga ai rispettivi ordinari criteri di assegnazione.
La Dott.ssa Maria Ida SCOTTO, formatore decentrato per il distretto è esonerata dal lavoro giudiziario nella misura del 15% e partecipa per soli sei turni su sette all'assegnazione delle cause di cognizione ordinaria (sia lavoro che previdenza), ATP, rito Fornero e procedimenti cautelari.
Tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo sono trattati dal Presidente della sezione e in caso di sua assenza dal giudice Maria Ida Scotto ed in mancanza sia del Presidente sia del giudice Maria Ida Scotto, dal giudice più anziano in servizio.
I ricorsi contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato (art. 99 DPR 115 del 2002), nonché le opposizioni avverso i decreti di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte (art. 84 DPR n. 115 del 2002), emessi dal giudice della 5^ sezione civile lavoro sono assegnati alla 6^ sezione civile