Sezione V Civile - Spec.Imprese - Criteri di assegnazione:
CRITERI DI SOSTITUZIONE:
1) TURNO CAUTELARE
L'impedimento di un giudice di durata pari o superiore ad una settimana non comporta modifica del turno cautelare per i restanti giudici. Nella sua settimana di turno cautelare, il giudice impedito viene sostituito dai colleghi che si alternano secondo un turno di un giorno a testa, ad iniziare da quello che segue per anzianità il giudice da sostituire. I fascicoli cautelari trattati dal magistrato sostituto restano definitivamente assegnati a quest'ultimo.
2) ATTI URGENTI
Per gli atti urgenti relativi al contenzioso non cautelare, il giudice di turno settimanale per il cautelare tratta anche i procedimenti del collega impedito che abbiano carattere di urgenza (udienze cautelari, incidenti in corso di CTU ecc.: si veda l'equivalente definizione per i cd. “periodi cuscinetto”). Le sostituzioni non comportano assegnazione definitiva dei fascicoli trattati al magistrato sostituto.
3) CONTENZIOSO ORDINARIO MONOCRATICO
Alle sostituzioni dei giudici professionali impediti, per le attività monocratiche, si provvede normalmente mediante supplenza con il giudice GOP, secondo l'ordine alfabetico di questi ultimi.
Ove ciò non sia possibile anche in ragione delle materie trattate, il giudice togato impedito viene settimanalmente sostituito da quello di turno per i procedimenti cautelari.
I fascicoli trattati tornano in assegnazione al magistrato sostituito una volta cessato il periodo di impedimento.
4) CONTENZIOSO COLLEGIALE
Considerato che i tre collegi giudicanti sono costituiti in modo tale che all'interno di ciascuno di essi i componenti, diversi dal presidente, non sono individuati in immediata consecuzione per anzianità, nel caso di impedimento di un componente del collegio la sostituzione avverrà secondo il seguente schema in base all'ordine di anzianità:
il giudice 1 per anzianità è sostituito dal giudice 2;
il giudice 2 per anzianità è sostituito dal giudice 3;
il giudice 3 per anzianità è sostituito dal giudice 4;
il giudice 4 per anzianità è sostituito dal giudice 5;
il giudice 5 per anzianità è sostituito dal giudice 6;
il giudice 6 per anzianità è sostituito dal giudice 1.
In caso di impedimento del presidente della sezione, questi è sostituito dal giudice più anziano della sezione e quest'ultimo, a propria volta, dal giudice secondo per anzianità.
Nel caso di astensione autorizzata o di ricusazione accolta, il giudice astenuto o ricusato è sostituito dal giudice cui dovrebbe essere attribuito l'affare, in base ai criteri di assegnazione dei nuovi affari tra i giudici.
Se è ricusata l'intera sezione o se, per effetto dell'astensione o ricusazione di singoli giudici, non si può formare il collegio coi restanti giudici della sezione, la prima sezione è sostituita dalla seconda sezione civile.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI:
I.Criteri per l'assegnazione degli affari al Presidente della Sezione.
Il Presidente della Sezione ricopre anche l'incarico di Presidente della Prima e della Sesta Sezione Civile (nelle quali espleta le funzioni indicate in tabella) e svolge attività di collaborazione alla Presidenza.
In considerazione dei gravosi carichi di lavoro che derivano da tale peculiare situazione, il presidente della sezione svolge le attività qui di seguito indicate:
a) Presiede il martedì (e ove necessario anche in altri giorni) le udienze in camera di consiglio.
b) Presiede il collegio giudicante in camera di consiglio, ogni giovedì, per la decisione delle cause civili di competenza del Tribunale in composizione collegiale e sempre il giovedì di ogni settimana l'udienza di discussione di eventuali cause a norma dell'art. 275, 3° e 4° comma, c.p.c. I collegi relativi a queste cause sono composti così come indicato al punto a);
c) Presiede i collegi che decidono in sede camerale quando non si debba tenere udienza (composizione del collegio come indicata nel punto a)
d) Tratta i procedimenti in materia societaria di competenza del Presidente del Tribunale;
e) Presiede, con cadenza mensile, la riunione dei giudici della sezione destinata allo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione medesima ed all'esame di questioni organizzative ad essa relative
f) Promuove, quando occorra, riunioni congiunte dei giudici della prima e della sesta sezione per esame di problemi di interesse comune;
g) Sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari;
h) Distribuisce il lavoro tra i giudici della sezione secondo i criteri qui di seguito indicati e vigila sulla loro attività;
i) Coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione;
II.Criteri per l'assegnazione degli affari ai giudici della Sezione.
A) Contenzioso ordinario e volontaria giurisdizione
A1) Gli affari contenziosi civili sono ripartiti tra i giudici, a partire dal giudice più anziano, secondo il numero progressivo di iscrizione a ruolo, in ragione di un fascicolo per ciascuno di essi, in consecuzione.
Si applicano le riduzioni percentuali di assegnazioni, rispettivamente del 20 e del 40 per cento, previste dalle apposite variazioni tabellari, in favore della referente per la Formazione Decentrata e della componente il Consiglio Giudiziario che comportano conseguentemente, ogni 5 cinque cicli di turnazione, l'assegnazione di un totale di 4 procedimenti per la dr.ssa Calcagno e di 3 procedimenti alla dr.ssa Scarzella..
A2) In particolare, per consentire l'identica distribuzione numerica dei procedimenti più complessi e di taluni contenziosi “seriali”, in modo da determinare ruoli contenziosi equilibrati dal punto di vista numerico e qualitativo, i fascicoli relativi alle seguenti materie sono assegnati ai giudici, in ordine di anzianità a partire dal giudice più anziano e secondo il numero progressivo di iscrizione a ruolo, in ragione di uno per ciascuno di essi; fermi restando i due precedenti esoneri che comportano rispettivamente, ogni 5 turnazioni, l'assegnazione di un totale di 4 procedimenti per la dr.ssa Calcagno e di 3 procedimenti alla dr.ssa Scarzella:
- Azioni di r.c. contro lo Stato quali disciplinate dalla L. 117/88;
- Azioni di classe;
- procedimenti per art. 702 bis e art. 696 bis c.p.c.;
- procedimenti per art. 825 c.p.c.;
- procedimenti per opposizione a sanzioni amministrative di valore superiore a 5000 euro;
- affari di volontaria giurisdizione e quelli da trattare in camera di consiglio.
B) Procedimenti cautelari monocratici e reclami
I procedimenti cautelari di prima fase sono assegnati ai giudici della sezione in base a turni settimanali (predisposti dal presidente di sezione con congruo anticipo rispetto all'inizio dei turni stessi) a partire dal giudice più anziano, intendendosi compresi nel turno i procedimenti pervenuti in cancelleria in tali giorni.
Il giudice di turno provvederà anche in ordine a quanto previsto dagli artt. 314 e 315 C.N.
I procedimenti di reclamo in materia cautelare vengono assegnati tra i giudici in ragione di uno per ciascuno, secondo il numero progressivo di iscrizione a ruolo, a partire dal giudice più anziano (con la precisazione che – se il giudice reclamato fosse quello cui spetterebbe l'assegnazione del ricorso – relatore sarà il magistrato che lo segue per anzianità ed al giudice “reclamato” sarà assegnato il reclamo successivo).
Per evitare duplicazioni di assegnazioni tra i reclami cautelari della Prima e della Nona sezione, e considerata la coincidenza soggettiva tra gli organici di tali due sezioni, è istituito un “ruolo unico” dei reclami cautelari tra le due sezioni gestito dal presidente di sezione, in base al quale i fascicoli sono assegnati ai magistrati, nella progressione numerica indicata, tenendo conto del momento di deposito del reclamo ma indipendentemente dalla sezione di pertinenza: in modo che l'assegnatario non si trovi ad essere onerato in contemporanea o a troppo breve distanza di tempo della preparazione di un reclamo della Prima sezione, e di un reclamo della Nona sezione.
Modifiche di assegnazione derivanti da esoneri parziali e riequilibrio dei carichi.
Per tener conto in modo esatto delle percentuali di esonero riconosciute ai magistrati che operano per la Formazione Distrettuale ed il Consiglio Giudiziario (rispettivamente, 20 e 40% delle assegnazioni), le precedenti regole di assegnazione sono integrate come segue:
a) Procedimenti ordinari e di v.g.: per la dr.ssa Calcagno, viene operata la riduzione nell'assegnazione di 1 fascicolo ogni 5 cicli di assegnazione; per la dr.ssa Scarzella, di 2 fascicoli ogni 5 cicli di assegnazione.
b) Turni cautelari e reclami : le percentuali di esonero sono riconosciute anche per i turni cautelari settimanali e per le assegnazioni come relatori dei reclami cautelari, con le modalità desumibili dal sottostante modello operativo, nel quale i giudici sono elencati in ordine di anzianità da A) ad F) e, al momento, sul presupposto che il giudice di nuova assegnazione (F) sia il più giovane; mentre le settimane di turno ed i fascicoli assegnati sono incolonnati per gruppi di 5 e sono da leggersi in successione verticale; nel modello, “X” ed “Y” rappresentano le settimane o i procedimenti di reclamo comportanti l'esonero parziale e viene già individuato il magistrato chiamato alla sostituzione mediante la ripetizione del numero della settimana o fascicolo trasferito.
In concreto, in un arco temporale di 30 turni cautelari settimanali, la dr.ssa SCARZELLA non sarà di turno nella terza e nella ventunesima settimana.
In un ciclo lavorativo di 30 reclami da assegnare, non sarà relatrice di procedimenti per il terzo ed il ventunesimo reclamo presentato alla Sezione.
Per la dr.ssa CALCAGNO, in un arco di 30 turni cautelari settimanali, la stessa non sarà di turno nella quattordicesima settimana.
In un ciclo lavorativo di 30 reclami da assegnare, non sarà relatrice di procedimenti per il quattordicesimo reclamo presentato alla Sezione.
Tali previsioni sono modificabili, con ordine di servizio del presidente di sezione, nel momento in cui il giudice di nuova assegnazione si collocasse diversamente nella graduatoria di anzianità, rispettando il medesimo modello matematico.
La settimana di turno cautelare del magistrato titolare di esonero parziale viene suddivisa tra i restanti colleghi su base giornaliera secondo l'ordine di anzianità a partire da quello che immediatamente segue per anzianità il titolare del parziale esonero.
Per il reclamo cautelare, il magistrato esonerato viene sostituito dai successivi giudici secondo l'ordine di anzianità, conformemente allo schema/modello sottostante.
Giudice settimana di turno o procedimento di reclamo
A 1 7 13 19 25
B 2 8 14X 20 26
C 3Y 9 15 21Y 27
D 4 10 16 22 28
E 5 11 17 23 29
F 6 12 18 24 30
C) Operatività degli esoneri e riequilibrio dei carichi per i reclami cautelari
I meccanismi di parziale esonero sopra definiti per i reclami cautelari operano a condizione che non vi siano nella sezione vuoti di organico ovvero che non si registri l'assenza prolungata di un magistrato per un periodo superiore a 15 giorni. In tali evenienze, il presidente di sezione – considerata natura e durata dell'assenza – valuterà se sospendere o meno l'esonero fino al ripristino nella Sezione della situazione fisiologica.
Il presidente di sezione procederà, ogni semestre, ad operare un riequilibrio delle assegnazioni dei procedimenti di reclamo che corrisponda al precedente schema numerico, nel caso constati che per evenienze impreviste registratesi in tale periodo si sia verificato un carico individuale di fascicoli di reclamo non corrispondente al modello di equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro di cui sopra.
E) Giudice del Registro
Le funzioni di Giudice del Registro ai sensi dell'art. 2188 C.C. sono svolte dalla Dott. Emanuela Giordano Giudice del Registro supplente è la Dott.Maria Cristina Scarzella
Quando sarà stato attuato il nuovo assetto territoriale delle Camere di Commercio su base Regionale ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), le funzioni di Giudice del Registro verranno affidate ad entrambi i giudici come sopra individuati.
In considerazione del progressivo impegno richiesto in tali funzioni, al giudice o ai giudici incaricati è riconosciuta la dispensa di un terzo dall'assegnazione dei decreti ingiuntivi.