Magistrati

Sezione VII Civile - Criteri di assegnazione:

CRITERI DI SOSTITUZIONE:
Nel caso di impedimento di un giudice togato ed in relazione ad attività, in cause ordinarie, che – data la materia – il GOT non possa svolgere, il giudice impedito viene sostituito dal collega che lo segue immediatamente in ordine di anzianità.
Lo stesso criterio vale per la sostituzione in materia cautelare.
Con riferimento a quest'ultima (per assicurare un tendenziale bilanciamento dei carichi di lavoro), il magistrato:
a) Che per uno o più affari venga sostituito da un collega togato sostituirà a propria volta tale giudice  per lo stesso numero di affari da assegnare a quest'ultimo;
b) Che per una o più pratiche relate a reclami venga sostituito da un collega togato sostituirà a propria volta tale giudice – per lo stresso numero di reclami in cui quest'ultimo dovrebbe ricevere reclami in assegnazione come relatore.
In caso di impedimento del presidente della sezione, questi è sostituito dal giudice più anziano e quest'ultimo, a propria volta, dal giudice secondo per anzianità.

Nel caso di astensione autorizzata o di ricusazione accolta, il giudice astenuto o ricusato, è sostituito dal giudice cui dovrebbe essere attribuito l'affare, in base ai criteri di assegnazione dei nuovi affari tra i giudici.
Il GOP, in ogni caso di assenza o impedimento, è sostituito dal GOP che lo segue in ordine alfabetico
Se è  ricusata l'intera sezione o se, per effetto dell'astensione o ricusazione di singoli giudici, non si può formare il collegio coi restanti giudici della sezione, si provvederà richiedendo al Presidente la nomina di giudice in applicazione.
Se è ricusata l'intera sezione o se, per effetto dell'astensione o ricusazione di singoli giudici, non si può formare il collegio coi restanti giudici della sezione, si provvederà richiedendo al Presidente la nomina di giudice in applicazione.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI:
Il Presidente della Sezione, ricopre anche l'incarico di Presidente dell'ufficio di esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari e della sezione fallimentare.
In considerazione dei gravosi carichi di lavoro che derivano dall'espletamento delle sue funzioni presidenziali e di quelle delegate dal Presidente del Tribunale, in relazione a ciascuno dei tre ruoli di competenza della sezione - riguardanti il contenzioso civile, le procedure di esecuzione immobiliare e mobiliare, le procedure concorsuali - al presidente della sezione, tenuto conto dell'esonero indicato in precedenza,  sono assegnati seguenti compiti:
a) presiede tutti i collegi della sezione, contenziosi e camerali;
b) partecipa all'assegnazione delle cause ordinarie di cognizione, e dei procedimenti cautelari e degli affari camerali in misura della metà degli altri magistrati della sezione;
c) partecipa all'assegnazione delle istanze di fallimento e d'ammissione alle altre procedure concorsuali, nonché delle procedure di esecuzione forzata e dei ricorsi per decreto ingiuntivo nella misura della metà rispetto agli altri magistrati della sezione;
d) non partecipa alla assegnazione delle procedure di cui agli artt. 611, 612 e 624 cpc.;
e) non partecipa alla assegnazione delle procedure di differimento del termine di esecuzione dello sfratto (Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni);

In particolare il Presidente,
a) Presiede il giovedì di ogni settimana dalle ore 9.30 il collegio giudicante in camera di consiglio per la decisione delle procedure concorsuali (procedure fallimentari, procedure di concordato prefallimentare) e per le decisione delle cause di contenzioso civile collegiali;
b) Presiede il giovedì di ogni settimana dalle ore 11.00 in poi tutte le udienze collegiali aventi ad oggetto reclami ex art. 669 terdecies cpc avverso tutti i provvedimenti aventi natura cautelare emessi dai giudici delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e nelle cause di opposizione, opposizione allo stato passivo, reclami avverso provvedimenti del giudice delegato ai fallimenti, giudizi di omologa di concordati prefallimentari (contenzioso civile);
c) I collegi relativi a tutti questi affari sono composti dal presidente, dal giudice più anziano (in base al ruolo di anzianità della magistratura) e dal giudice relatore (ove il relatore sia il giudice più anziano, il terzo giudice è il secondo per anzianità in base a tale ruolo);
d) Presiede, una volta al mese, la riunione dei giudici della sezione destinata allo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione medesima (riunione nella quale si discuterà delle questioni che ogni giudice avrà cura di segnalare ai colleghi con congruo anticipo) ed invierà al Presidente del Tribunale una relazione sull'esito della riunione;
e) Sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari;
f) Distribuisce il lavoro tra i giudici della sezione secondo i criteri qui di seguito indicati e vigila sulla loro attività;
g) Coordina le ferie dei magistrati  appartenenti alla sezione;

Criteri di ripartizione degli affari ai giudici della Sezione.

Tutti i procedimenti contenziosi e camerali saranno assegnati in  misura di uno a ciascun magistrato, compreso il Presidente, a partire dal più anziano, seguendo l'ordine di iscrizione a ruolo.
In particolare tale criterio verrà applicato – oltrechè al ruolo del contenzioso civile – alle procedure concorsuali, alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., ai reclami ex art. 26 L.F. avverso provvedimenti del giudice delegato, ai reclami di provvedimenti cautelari ex art. 669 terdecies cpc proposti avverso provvedimenti del giudice della causa contenziosa di opposizione (al precetto, agli atti esecutivi o alla esecuzione) e della procedura di esecuzione mobiliare ed immobiliare, con nomina del relatore al collegio seguendo l'ordine di anzianità e di iscrizione a ruolo.

Sono inoltre ripartiti a turno tra i giudici in base al numero di iscrizione a ruolo ed all'anzianità, cominciando dal più anziano i procedimenti ai sensi dell'art. 696-bis cpc; dell'art. 702-bis c.p.c.;
Il Dott. Bianchi, quale componente del Consiglio Giudiziario, usufruirà di una riduzione del 40% del lavoro giudiziario a lui assegnato: contenzioso civile ordinario, esecuzioni immobiliari, procedure concorsuali, procedimenti ex art. 162 Cpc e ogni altro provvedimenti assegnato alla sezione, per l'intera durata dell'incarico.
Criteri di assegnazione degli affari ai Giudici Onorari di Tribunale
I G.O.T. in servizio alla Sezione sono attualmente i seguenti:
1) Dott.ssa Rossana Ferrari;
2) Dott.ssa Andreina Gastaldo;
3) Dott. Leonardo Ambrosino
Essi sono destinati:
a) Alla trattazione dei procedimenti di esecuzione mobiliare secondo i seguenti criteri:
-    Le esecuzioni mobiliari presso il debitore, con le relative opposizioni nella fase sospensiva, sono assegnate alla dott.ssa Ferrari e al dott. Ambrosino, in ragione di uno ciascuno, in base al numero progressivo di iscrizione della pratica, in ordine alfabetico;
-    Le esecuzioni mobiliari aventi ad oggetto quote societarie sono assegnate alla Dott.ssa Ferrari;
-    Le divisioni che sono sorte da cause ereditarie già definite che sono già pendenti con ruolo autonomo (ex Dott.ssa Bellingeri) sono assegnate al Dott. Ambrosino;
-    Le esecuzioni presso terzi promosse da Agenzia Entrate Riscossione, Equitalia, Comuni ed altri enti pubblici sono assegnate alla Dott.ssa Gastaldo e al Dott. Ambrosino, in ragione di uno ciascuno, in base al numero progressivo di iscrizione della pratica, in ordine alfabetico, con le relative opposizioin nella fase della sospensiva;
-    Le esecuzioni per obblighi di fare sono assegnate alla Dott.ssa Gastaldo e al Dott. Ambrosino, in ragione di uno ciascuno in base al numero progressivo di iscrizione della pratica, in ordine alfabetico;
-    Le esecuzioni mobiliari non comprese in quelle sopra indicate sono assegnate a gruppi di dieci secondo il numero consecutivo di ruolo a ciascuna assegnato, ai GOP Dott. Ferrari e Dott. Gastaldo, con le relative opposizioni nella fase sospensiva;
-    I procedimenti di assunzione di prove delegate sono distrituiti a turni diuno ciascuno ai tre GOP in base al numero progressivo di iscrizione della pratica, in ordine alfabetico;
b) Alla supplenza dei giudici togati assenti o impediti, nelle materie in cui l'ordinamento lo consente, per impedimento intendendosi l'impossibilità per lo più temporanea  del giudice inquadrato nell'organico di esercitare in tutto o in parte, le proprie funzioni, per malattia, maternità, ferie, congedo ordinario o straordinario, partecipazione a convegni di studio o altre attività autorizzate o sovraccarico di lavoro determinato dai programmi di smaltimento fissati dalla sezione;
c) All'autonoma e temporanea gestione di ruoli di esecuzione immobiliare o contenzioso civile in particolare nel caso di vacanze di un posto nell'organico dei giudici togati o di parziale o totale legittimo esonerop del lavoro giudiziario di giudici togati e per un numero di affari pari alla quota di esonero.
Per le sostituzioni di cui sub b), i GOP sono destinati a turno, in base al  verificarsi dell'esigenza di sostituzione e cominciando alla lettera A – in supplenza dei giudici togati impediti.
Per ogni altro provvedimento di supplenza improvvisa e temporanea provvederà il Presidente di Sezione, su richiesta motivata del giudice che deve essere sostituito.
Per la supplenza di lunga durata o per i casi di autonoma gestione dei ruoli di cui sub c) si provvederà con appositi provvedimenti organizzativi.
Il Presidente esercita vigilanza sull'attività giurisdizionale dei GOT.