Magistrati

Sezione III Civile e Volontaria successioni - Criteri di assegnazione:

CRITERI DI SOSTITUZIONE:
In caso di assenza o impedimento di un giudice professionale della Sezione, egli, negli affari diversi dai procedimenti cautelari, possessori e di convalida di sfratto o di competenza del tribunale collegiale, sarà sostituito da un giudice onorario di tribunale, assegnato alla Sezione, individuato secondo un turno quindicinale  nell'ordine alfabetico dei cognomi. In caso di mancanza di un giudice professionale l'assegnazione delle cause avverrà in ordine di iscrizione a ruolo con ordine di servizio del presidente di sezione, uno per ciascun giudice secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi.
Negli affari preclusi ai giudici onorari, il giudice professionale mancante, assente o impedito sarà sostituito da quello che lo segue nell'ordine di anzianità .
In caso di astensione o ricusazione in tutte le cause di competenza della sezione, escluse quelle di locazione, il giudice professionale astenuto o ricusato sarà sostituito dal giudice che lo segue nell'ordine di anzianità, esclusi i giudici Zampieri e Gabriel ed il meno anziano dal Presidente  di sezione. Qualora venga ricusata l'intera Sezione o quando, per effetto della astensione o ricusazione di singoli giudici, sia impossibile formare il collegio con i restanti giudici della Sezione, la 3^ Sezione sarà sostituita dalla 4^ Sezione Civile. Limitatamente alle cause in materia locatizia il giudice Zampieri sarà sostituito dal giudice Del Nevo, il giudice Del Nevo dal giudice Gabriel, il giudice Gabriel dal giudice Zampieri.
In caso di assenza o impedimento di un giudice onorario egli sarà sostituito da quello che lo segue nell'ordine alfabetico dei cognomi.
Nei procedimenti di convalida di sfratto, in caso di astensione e ricusazione, il giudice Zampieri  sarà sostituito dal giudice Raffaella Gabriel e questa dal primo. In caso di assenza o impedimento i giudici Zampieri e Gabriel saranno sostituiti dal giudice Del Nevo.
Il Collegio per la trattazione dei reclami avverso i provvedimenti del giudice delle successioni è composto dai giudici professionali che lo seguono in ordine di anzianità.
In caso di assenza, impedimento, astensione, ricusazione, il giudice delle successioni sarà sostituito dagli altgri giudici professionali della sezione nell'ordine seguente: Dott. Grasso, Dott.ssa Dragotto, Dott.ssa Zampieri, Dott. Del Nevo, Dott.ssa Cannata, Dott.ssa Gabriel.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI:
Il Presidente di Sezione presiederà tutti i Collegi della sezione, contenziosi e camerali; quale presidente della Sezione parteciperà all'assegnazione dei procedimenti ordinari, cautelari e camerali in misura ridotta di un terzo rispetto agli altri magistrati della Sezione, come specificato di seguito, ad eccezione dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria, in quanto gli sono stati delegati i procedimenti ex art. 696 c.p.c..
La volontaria giurisdizione in materia successoria viene assegnata a un giudice unico, individuato nel Presidente della sezione che per tale ragione verrà a fruire di un esonero nella trattazione dei procedimenti esulanti dal contenzioso ordinario (eccetto che per le sue funzioni di Presidente del Collegio) e di aumentare fino al 50% la sua quota di esenzione nell'assegnazione delle cause di contenzioso ordinario.
Il Presidente di Sezione, il 1° mercoledì di ogni mese, in prosieguo della camera di consiglio, presiederà la riunione dei giudici della Sezione destinata allo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della Sezione medesima, riunione nella quale si discuterà sulle questioni che ogni giudice avrà cura di segnalare ai colleghi con congruo anticipo. Egli darà comunicazione della riunione al Presidente del Tribunale e gli invierà una relazione sull'esito di essa.
Il Presidente di sezione sorveglierà l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici della Sezione secondo i criteri di cui appresso e vigila sulla loro attività; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI GIUDICI DELLA SEZIONE
Per i procedimenti in materia locatizia è istituito all'interno della Sezione un ruolo specializzato, che è rilevante, in sede di applicazione del Regolamento sui termini di decorrenza massima ai sensi del par. 22.1.secondo comma della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle. I procedimenti saranno assegnati ai magistrati, Dott. Paola Zampieri e Dott. Raffaella Gabriel, in ragione di un procedimento ad ognuna di essi secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, a partire dal giudice più anziano.
Parteciperà, altresì, all'assegnazione delle cause in materia locatizia il Dott. Andrea Del Nevo in ragione di un turno ogni tre, secondo l'ordine di anzianità.

I procedimenti di sfratto saranno assegnati ai giudici Paola Zampieri e Raffaella Gabriel, in ragione di un procedimento ad ognuno di essi secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, a partire dal più anziano. Il dott. Andrea Del Nevo sostituirà i predetti giudici, in caso di loro impedimento, astensione o ricusazione.

I procedimenti ordinari, le azioni possessorie saranno assegnati, secondo l'ordine progressivo di iscrizione del procedimento nel ruolo generale, in ragione di due al Presidente di sezione, e tre a ciascuno dei magistrati in servizio nella Sezione, a partire dal più anziano esclusi i dott. Zampieri e Gabriel per quanto riguarda il contenzioso ordinario. Limitatamente ai procedimenti ordinari, il Dott. Andrea Del Nevo parteciperà all'assegnazione in ragione di due turni ogni tre, secondo l'ordine di anzianità.

I procedimenti cautelari, comprese le azioni di nunciazione e i procedimenti di volontaria giurisdizione, saranno ripartiti fra tutti i magistrati della sezione, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, in ragione di uno per ciascuno, a cominciare dal più anziano. Il Presidente di Sezione parteciperà alla ripartizione in ragione di due turni su tre, salvo quanto in precedenza precisato.

I reclami e gli altri procedimenti in camera di consiglio saranno assegnati, secondo l'ordine progressivo di iscrizione del procedimento nel ruolo generale, in ragione di uno per ciascuno, escluso il dott. Andrea Del Nevo, a cominciare dal più anziano. Il Presidente di sezione parteciperà alla ripartizione in ragione di due turni su tre.
Le cause di risarcimento danni tra condomini e tra condomini e condominio sono assegnate congiuntamente ai giudici professionali che non si occupano di locazioni e ai giudici onorari, cui è attribuita la materia condominale.
Le cause in materia di divisione tra coniugi sono assegnate ai giudici professionali che non si occupano di locazioni.
Le cause in materi di contratto di noleggio sono assegnate ai giudici professionali che si occupano della materia locatizia, per equilibrare l'assegnazione delle nuove materie e perché si tratta di contratto misto che contiene elementi tipici propri del contratto di locazione.
All'interno di ciascuna Sezione si seguiranno i criteri stabiliti per l'assegnazione delle cause civili ordinarie.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE
I G.O.T. in servizio alla Sezione, in ordine alfabetico, sono attualmente i seguenti:
BELLINGERI Daniela
FIORAVANTI Chiara Daniela
VAGLIO BERNE' Maddalena
ZICCARDI Francesca

I procedimenti di usucapione speciale e di assunzione delle prove delegate da altre Autorità giudiziarie saranno assegnati a tutti i G.O.T., in ragione di uno per ciascuna a cominciare dalla prima.
A tutti i G.O.T. e con lo stesso criterio di ripartizione saranno assegnate, le cause in materia di condominio, incluse quelle tra condominio e amministratore, nonché le cause in materia di risarcimento del danno tra condomini e tra condominio e condomini, partecipando al turno di assegnazione insieme ai giudici ordinari.

In conformità alla vigente circolare in materia di tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, i giudici onorari di tribunale, in considerazione della parziale esenzione dal lavoro giudiziario del presidente di sezione sono destinati, in supplenza, alla trattazione delle cause di competenza del tribunale monocratico assegnate a giudici ordinari in caso di loro assenza o impedimento di lunga durata, sempre che non sia possibile sostituire questi ultimi col ricorso alle tabelle infradistrettuali o mediante l'utilizzazione dei magistrati distrettuali.
Inoltre, i giudici onorari fungeranno, a turno settimanale fra loro, secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi, da supplenti dei magistrati ordinari della sezione di appartenenza, in ogni ipotesi di impedimento di breve durata (escluse le ipotesi di astensione e ricusazione) dei medesimi, e ad essi verranno conseguentemente assegnati gli affari già di pertinenza del magistrato ordinario impedito, sempre nel rispetto delle norme di Ord. Giud. e delle disposizioni di cui alla vigente circolare in materia tabellare.
Nel caso in cui si tratti di cause loro precluse dal terzo comma dell'art. 43-bis Ord. Giud., si farà luogo alla supplenza ordinaria, come previsto nei precedenti paragrafi. Naturalmente, i giudici onorari potranno essere impiegati, su delega occasionale o permanente del presidente di sezione, anche al di fuori dei casi di mancanza o impedimento del giudice ordinario, in attività non comportanti la celebrazione di udienze, neppure in camera di consiglio, come, ad esempio, l'apposizione o la rimozione dei sigilli previsti dagli artt. 752 e 763 c.p.c. nonché dalla'art. 84 legge fall. (cfr. art. 244, comma 2, D. L.vo n. 51/98).
In ogni caso i giudici onorari di tribunale, in genere, saranno destinati a) all'espletamento delle prove delegate; b) alla supplenza di giudici togati a vario titolo assenti o impediti, [intendendosi per “impedimento” l'impossibilità, per lo più temporanea, del giudice, inquadrato nell'organico, di esercitare, in tutto o in parte, le proprie funzioni, per i più vari motivi (malattia, maternità, ferie, congedo ordinario o straordinario, partecipazione a convegni di studio o altre attività autorizzate, astensione, ricusazione, incompatibilità, e simili)]; c) alla autonoma gestione di ruoli soltanto nel caso di vacanza di un posto nell'organico dei magistrati togati o nel caso di parziale legittimo esonero dal lavoro giudiziario di giudici togati e per un numero di affari pari alla quota di esonero.
I procedimenti di apposizione e rimozione dei sigilli sono assegnati ai giudici onorari.