Spese di giustizia - Servizi on line

Compilazione istanze on line - Vademecum

Gli AVVOCATI ammessi al gratuito patrocinio dovranno:

  • Indicare sempre la sezione con numero arabo
  • Inserire sempre il nome del magistrato
  • Selezionare correttamente i modelli del registro
Settore civile: CIVILE CONTENZIOSO : Mod. 1/B (inclusi divorzi congiunti e separazioni consensuali)
CIVILE NON CONTENZIOSO: Mod. 18
RUOLO GENERALE LAVORO: Mod. 3
RUOLO ESECUZIONI CIVILI: Mod. 19
Settore penale Fase GIP: Mod. 20
Fase DIB: Mod. 16
Esecuzione (GIP e DIB): Mod.32
Riesame: Mod. 17
Corte Assise: Assise
Per il n. Procura: mod. 21 NOTI

ATTENZIONE: in caso di indicazione errata del Registro l'Ufficio Giudiziario si troverà costretto ad ANNULLARE l'istanza in quanto impossibilitato ad importarla nel proprio Registro.

Per consentire al Magistrato di procedere alla liquidazione delle spettanze, si invitano gli Avvocati ad allegare in formato PDF :

  1. l'istanza di liquidazione con contestuale dichiarazione dalla quale risulti l'iscrizione all'Albo speciale per il gratuito patrocinio per tutta la durata del procedimento;
  2. la nota spese dettagliata;
  3. il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, se non depositato.

Il download del file della richiesta in formato pdf permette di inviare la richiesta direttamente alla cancelleria di competenza senza doverlo recapitare personalmente all'ufficio.

Una volta salvato il file deve essere inviato all'indirizzo istanzaweb.siamm@giustiziacert.it obbligatoriamente dallo stesso indirizzo inserito nella registrazione il quale deve essere un indirizzo di posta certificata (PEC). L'indirizzo di invio deve coincidere con l'indirizzo inserito nella registrazione. Si fa presente che l'istanza inviata in formato PDF con posta elettronica certificata all'indirizzo: istanzaweb.siamm@giustiziacert.it risulta giuridicamente validata .

Per coloro che ancora non dispongono di PEC, dopo l'invio dell'istanza web, la validazione giuridica si perfezionerà solo con il deposito in cancelleria della predetta documentazione cartacea.