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Lunedì 10 Giugno 2013 - Disposizioni normative in materia di obbligo di conservazione dell’ originale analogico di taluni documenti
I documenti per i quali permane l’ obbligo di conservazione dell’ originale analogico (cartaceo) o per i quali occorre in caso di conservazione sostitutiva dichiarazione notarile di conformità all’ originale,firmata digitalmente, da allegare al documento informatico, sono stati individuati nella tabella A allegata al DPR 21 marzo 2013, pubblicato sulla GU n. 131 del 6-6-2013. Per gli atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria l’ obbligo di conservazione è previsto per i venti anni successivi. Per tutti gli altri documenti diversi da quelli oggetto del suddetto decreto, le Pubbliche Amministrazioni hanno la facoltà di conservare l’ originale analogico unico.
File allegato