Lunedì 8 Aprile 2013 - Mancata consegna di comunicazione o notificazione telematica
L’ art. 16, comma 14, del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, ha previsto che il diritto di copia venga aumentato di dieci volte per gli atti ritirati presso la cancelleria, nel caso in cui la comunicazione o notificazione telematica, tramite PEC, non sia andata a buon fine per causa imputabile al destinatario. Cause di mancata consegna telematica imputabili al destinatario sono state individuate dalla DGSIA nelle seguenti:
casella sconosciuta ( o indirizzo errato); casella scaduta o non attivata dall’ utente; casella piena.
Nel caso in cui vi siano stati problemi di connessione tra i sistemi gestori di PEC, il mancato recapito non è imputabile al destinatario.
La causa tecnica della mancata consegna può essere accertata tramite la stampa della “ricevuta tecnica” da chiedere alla cancelleria, in modo che l’ avvocato possa presentare istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc, nel caso in cui la mancata consegna telematica sia dovuta a causa a lui non imputabile.