Martedì 4 Settembre 2012 - Tribunale delle imprese al via dal 20 settembre
Il Tribunale delle imprese è stato istituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, che ha modificato il D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168. Si tratta di una sezione specializzata in materia di impresa istituita presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, a cui si aggiungerà quella presso la Corte di Appello ed il Tribunale di Brescia. Il Tribunale delle imprese nasce dall’ ampliamento della competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, per cui si occuperà anche di controversie in materia societaria ed aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ). Il D.L. n.1/2012 è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012- supplemento ordinario e le disposizioni relative al tribunale delle imprese troveranno applicazione ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi dal prossimo 20-09-2012. Per quanto riguarda l’ importo dovuto a titolo di contributo unificato da coloro che promuovono un'azione nelle materie di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'art. 2, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha introdotto il comma 1-bis all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il quale prevede che, in riferimento al valore della controversia, l’ importo è raddoppiato.
L'istituzione del Tribunale delle Imprese e la costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa consentirà, secondo il legislatore, la concentrazione della trattazione delle controversie presso un numero ridotto di uffici giudiziari con una presumibile riduzione dei tempi di definizione delle cause, che avrà altresì l’ effetto di assicurare un incremento della competitività delle imprese sul mercato grazie ad una maggiore celerità nella conclusione dei procedimenti.